Legge del 1975 numero 644 art. 1


E' consentito il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico.
Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni
vigenti concernenti il periodo di osservazione previsto dagli
articoli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con
regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo accertamento della
morte nei casi e con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Salvo quanto disposto nel successivo articolo 2 è vietato il
prelievo dal cadavere dello encefalo e delle ghiandole della sfera
genitali e della procreazione.

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