Legge del 1975 numero 644 art. 6


Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad
operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria, è vietato
quando in vita il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio
assenso.
Il prelievo è altresì vietato quando, non ricorrendo l'ipotesi di
cui al comma precedente, intervenga da parte del coniuge non
separato, o in mancanza, dei figli se di età non interiore a 18 anni
o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, in seguito a formale
proposta del sanitario responsabile delle operazioni di prelievo,
opposizione scritta entro il termine previsto nell'articolo 3, primo
comma, e nell'articolo 4, secondo comma.

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