Legge del 1975 numero 644 art. 20


Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per le
finalità previste dalla presente legge, ovvero ne fa comunque
commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da lire 600.000 a lire 6.000.000 ( La multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l.
24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata
l. 689/1981).
Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria
alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della
professione per un periodo da due a cinque anni.

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