Legge del 1975 numero 644 art. 9


I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il
successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la
morte.
I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare
le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche
indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge (Comma aggiunto dall'art. 1, l. 13 luglio 1990, n. 198).
I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e
dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad
accettare la morte del probabile donatore presso strutture
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza (Comma aggiunto dall'art. 1, l. 13 luglio 1990, n. 198).

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