Legge del 1975 numero 644 art. 5


L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo precedente
deve essere effettuato da un collegio medico composto da un medico
legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un medico neurologo
esperto in elettroencetalografia (Vedi, ora, l. 29 dicembre 1993, n. 578).
Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento
della morte.
Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate nel primo
comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono avvertire
la direzione sanitaria della presenza di un probabile donatore.
Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma
dell'articolo precedente, i sanitari predetti curano che siano
effettuati gli accertamenti dei caratteri immuno-genetici del
probabile donatore. I risultati degli accertamenti debbono essere
immediatamente comunicati al centro regionale o interregionale di
riferimento di cui all'articolo 13.
Sulle persone la cui morte è stata accertata nei modi indicati nel
precedente articolo è consentito il prelievo di parti del corpo a
scopo di trapianto terapeutico, purché sia le operazioni di
accertamento della morte, sia quelle di prelievo siano compiute
presso enti ospedalieri od istituti universitari.

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