Legge del 1975 numero 644 art. 15


Le ipofisi prelevate da cadavere ai sensi dell'articolo 2 sono
inviate a cura della direzione sanitaria degli ospedali o degli
istituti universitari ove viene effettuato il prelievo, all'Istituto
superiore di sanità secondo le modalità indicate nell'articolo 16.
Le ghiandole ipofisarie provenienti dall'importazione dall'estero a
titolo gratuito devono parimenti essere inviate all'Istituto
superiore di sanità secondo quanto previsto dal primo comma.
L'Istituto provvede perché siano utilizzate le ghiandole ipofisarie
ad esso pervenute e sovraintende alla produzione degli estratti
ipofisari.
L'istituto vigila sulla distribuzione degli estratti esclusivamente
e gratuitamente agli enti ospedalieri e agli istituti universitari
che curano il nanismo ipofisario, in base al fabbisogno nazionale
risultante dalle richieste delle regioni.
Gli enti ospedalieri e gli istituti universitari di cui al comma
precedente possono anche avvalersi dei medici curanti per le cure
praticabili a domicilio.

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