Legge del 1865 numero 2359 art. 83


Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura
d'immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere
posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può
essere acquistato dallo Stato, dalle Province e dai Comuni in via di
espropriazione per causa di pubblica utilità.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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