Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge,
quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto
dell'Autorità competente.
Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che
si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Province o dei
Comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso
scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari
individui.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).