Legge del 1865 numero 2359 art. 2


Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge,
quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto
dell'Autorità competente.
Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che
si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Province o dei
Comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso
scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari
individui.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti