Legge del 1865 numero 2359 art. 9


La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei
seguenti casi:
1) per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie
pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per
altri grandi lavori di interesse generale, la cui esecuzione, giusta
le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere
autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;
2) quando per la esecuzione di un'opera debbasi imporre un
contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla
medesima, a termini dell'art. 77 della presente legge.
Pei lavori accessori che possono occorrere in quelle opere, le
quali, per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 o
di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dallo Stato direttamente o
per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi
progetti per decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito
l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere del
Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il
valore di una dichiarazione di pubblica utilità (Articolo così sostituito dalla l. 18 dicembre 1879, n. 5188).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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