Legge del 1865 numero 2359 art. 16


Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che
la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di
massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione,
descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui
l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la
natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa
ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri
catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.
Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere
gl'ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano
particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le
disposizioni degli artt. 7 e 8 della presente legge, senza che sia
necessario un nuovo decreto del Prefetto.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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