Legge del 1865 numero 2359 art. 13


Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno
stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi
le espropriazioni ed i lavori.
L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi
di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei
concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa
inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza
di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla
presente legge.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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