Legge del 1865 numero 2359 art. 4


La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica
utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui
l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel
Giornale officiale per le pubblicazioni amministrative della
Provincia ( Ora Foglio degli annunzi legali della Provincia).
Per 15 giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette
pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima,
accennati nell'articolo precedente, debbono rimanere depositati
nell'Ufficio del Comune ove l'opera dovrà essere eseguita.
Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più Comuni, potrà
bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel
capo-luogo del circondario presso l'Ufficio di Prefettura o di
Sotto-Prefettura ( Le Sottoprefetture sono state abolite con r.d.l. 2 gennaio
1927, n. 1 e le loro funzioni sono state attribuite alle Prefetture).
Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi
in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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