Legge del 1865 numero 2359 art. 19


Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri
documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguìti atti, se
non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.
Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguìti atti,
egli pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato, udito
il Consiglio di prefettura.
Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il
modo di esecuzione dell'opera, il Prefetto, udito l'avviso
dell'Ingegnere capo del Genio civile e del Consiglio di prefettura,
se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge
definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione,
decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo
sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per
la decisione all'Autorità da cui fu impartita l'approvazione.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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