Legge del 1865 numero 2359 art. 14


Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di
un'opera, potrà questo essere prorogato con decreto reale per un
tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge
stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse
disposto altrimenti.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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