Legge del 1865 numero 2359 art. 10


Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilità è
fatta dal Ministero dei lavori pubblici quando i progetti d'arte
devono essere dal medesimo approvati; negli altri casi è fatta dal
Prefetto.
E' fatta altresì dal Prefetto per la costruzione e per la
sistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato,
consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti
spettanti pure a Comuni od a consorzi, e per la costruzione o
sistemazione dei cimiteri, dopo di che il progetto delle opere sia
stato approvato dall'Autorità competente.
La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e
provinciali fatte obbligatorie per legge dispensa dall'autorizzazione
all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo
unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037 (Articolo così sostituito dalla l. 18 dicembre 1879, n. 5188)
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti