Legge del 1865 numero 2359 art. 7


Gl'ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della
formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle
proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad
altri lavori preparatorii dipendenti dal ricevuto incarico, purché
siano muniti di un decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto (Le Sottoprefetture sono state abolite con r.d.l. 2 gennaio
1927, n. 1 e le loro funzioni sono state attribuite alle Prefetture),
nella cui Provincia o circondario debbonsi fare le suddette
operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.
I Prefetti ed i Sotto-Prefetti, prima di rilasciare tale decreto,
dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati
dall'Autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto.
L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del Sindaco ed a spese di
chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è
concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.
Se trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delle
parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà
concessa può essere esercitata.
Il Sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da
lui delegata.
Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a
risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il
pagamento di questa indennità, potranno i Prefetti e Sotto-Prefetti
(Le Sottoprefetture sono state abolite con r.d.l. 2 gennaio
1927, n. 1 e le loro funzioni sono state attribuite alle Prefetture) prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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