Legge del 1865 numero 2359 art. 78


Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà
del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica
utilità.
Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno,
contemporaneamente all'imposta prediale (Ora in sei rate).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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