Legge del 1865 numero 2359 art. 75


L'Ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma l'elenco
dei proprietari dei beni da espropriarsi, e dell'indennità offerta
dall'Amministrazione militare, e trasmette tale elenco al Prefetto
per la sua pubblicazione nei Comuni in cui sono situati i suddetti
beni.
Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4°,
5°, 6° e 7° del titolo primo della presente legge.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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