Legge del 1865 numero 2359 art. 72


Il Prefetto col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto
successivo stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi
ai proprietari dei beni occupati.
Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è
accettata, vien tosto soddisfatta.
Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il
deposito nella Cassa dei depositi giudiziari per essere poi
determinata giudizialmente.
In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l'accettazione
e per proporre i richiami avanti il Tribunale competente, come pure
per determinare l'ammontare dell'indennità, si debbono osservare le
disposizioni degli artt. 24 e seguenti.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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