Legge del 1865 numero 2359 art. 71


Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto
delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta
urgenza, i Prefetti ed i Sottoprefetti ( Le Sottoprefetture sono state abolite con r.d.l. 2 gennaio
1927, n. 1 e le loro funzioni sono state attribuite alle Prefetture), previa la compilazione
dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare
la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla
esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse
norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e
indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo,
fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare
avvertire il Prefetto ed il Sottoprefetto ed attenderne il
provvedimento, il sindaco può autorizzare la occupazione temporanea
dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati,
con obbligo però di partecipare immediatamente al Prefetto o
Sottoprefetto da concessa autorizzazione (Articolo così sostituito dalla l. 18 dicembre 1879, n. 5188).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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