Legge del 1865 numero 2359 art. 69


Il Prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma
determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.
Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano
opposizioni al pagamento, il Prefetto ne ordinerà il deposito nella
Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione
temporanea.
Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'Autorità
giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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