Legge del 1865 numero 2359 art. 64


Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica
utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre
pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di
materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi
passaggi provvisorii, per aprire canali di diversione delle acque e
per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno
occuparsi i terreni chiusi da muro.
I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni
non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi
preveduti dall'art. 71.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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