Legge del 1865 numero 2359 art. 62


Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili
alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate
sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che
rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.
Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione
dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'art.
60.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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