Legge del 1865 numero 2359 art. 59


Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a
minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera
disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e
dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi
osservate le formalità prescritte dalle leggi civili.
Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle
suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'art. 49.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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