Legge del 1865 numero 2359 art. 48


Il pretore o di tribunale, sulla base della relazione dei periti e
previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma
dell'art. 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella
Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 30.
In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti
l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato
pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza
l'occupazione dei beni ( Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 20 marzo 1968, n. 391).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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