Legge del 1865 numero 2359 art. 39


Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato
consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto
l'immobile in una libera contrattazione di compravendita ( Vedi art. 5-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8
agosto 1992, n. 359).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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