Legge del 1865 numero 2359 art. 34


La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di
una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme
e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal codice di
procedura civile.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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