Legge del 1865 numero 2359 art. 26


Prima della scadenza del termine indicato nell'art. 18 i
proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le
persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il Sindaco, il
quale coll'assistenza della Giunta, ove occorra, procurerà che venga
amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 26"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti