Legge del 1865 numero 2359 art. 21


Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'art. 3,
si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dall'art.
16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si
contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà
omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.
La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta
precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini
dell'art. 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di
esecuzione, allorché essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e
nei modi stabiliti dagli artt. 17 e 18.
In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto
con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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