La responsabilità degli intermediari finanziari o dei soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento



In materia di intermediazione finanziaria gli artt. 23, VI comma , e 31, III comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. t.u.f., testo unico in materia finanziaria) prevedono la responsabilità degli operatori del settore finanziario. In particolare, l'art. 23, VI comma (modificato per effetto del D.Lgs. 303/06 ), sancisce la responsabilità degli intermediari finanziari e dei soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento per i danni cagionati al cliente nello svolgimento delle predette attività. La disposizione prevede, a tutela dell'investitore, che spetti all'operatore finanziario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Anche in questo caso, pertanto, la disciplina è volta a garantire un regime probatorio di favore nei confronti del soggetto che risulta nella posizione di maggiore debolezza. La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di porre in essere operazioni non conformi al profilo di rischio genera a carico dell'intermediario responsabilità per inadempimento (cfr., in tema di interest rate swaps, Tribunale di Milano, Sez. VI, sent. n. 10049 del 13 settembre 2016), anche in relazione alla inosservanza delle specifiche norme portate dai regolamenti CONSOB (cfr.Cass. Civ., Sez. I, 3341/2015). Ne segue la possibilità per il cliente di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, esclusa tuttavia la ricorrenza della nullità per violazione di norma imperativa (Cass. Civ. Sez. Unite, 26724/07 ; Appello Torino, sez.I, 19 febbraio 2008). Va tuttavia ricordato che la nullità, ai sensi del ricordato art.23 TUF, colpisce il contratto che sia stato stipulato in difetto dello speciale onere formale consistente non soltanto nel ricorso alla forma scritta, ma anche della consegna di un esemplare al cliente (Appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, 13 febbraio 2015).

Quanto alle offerte fuori sede, l'art. 31 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (norma ampiamente novellata per effetto dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2005, n.262 dettata in tema di tutela del risparmio e di disciplina dei mercati finanziari ) prevede che gli operatori abilitati possano avvalersi di promotori finanziari, vale a dire di persone fisiche che, in qualità di dipendenti, agenti o mandatari, esercitino professionalmente l'offerta fuori sede. Orbene, in questi casi, il soggetto abilitato che conferisce l'incarico al promotore è responsabile in solido dei danni arrecati da quest'ultimo a terzi.

Le disposizioni richiamate, che disciplinano propriamente la responsabilità contrattuale, sono ritenute applicabili anche agli illeciti extracontrattuali per i danni cagionati a terzi, non legati all'operatore da un vincolo contrattuale. In questo senso il citato art. 31 comma III è stato assimilato al disposto di cui all'art. 2049 cod.civ., giungendosi a configurare in capo all'intermediario una reponsabilità di tipo oggettivo per il danno provocato dal promotore finanziario cui fosse stato conferito l'incarico. Ciò indipendentemente dal fatto che il promotore si sia mantenuto nell'alveo delle competenze assegnate, sulla scorta del mero nesso di occasionalità necessaria, concetto già elaborato in riferimento alla norma codicistica predetta (cfr. Tribunale di Prato, 23 febbraio
2011).

Diverso è, rispetto a quanto sopra esaminato, è il profilo di responsabilità della società di revisione. Vengono in esame quelle entità deputate ad assegnare alle società quotate un rating volto a consentire all'investitore di operare una scelta meditata sotto il profilo del merito dell'investimento o comunque a certificare la correttezza e veridicità dei bilanci presentati da dette società. Troppo spesso la malaccorta o, peggio, disinvolta condotta dell'agenzia di rating o di revisione ha costituito il presupposto di ingenti perdite sui mercati finanziari. E' stato deciso al riguardo come del relativo danno possa ben essere considerata responsabile a titolo extracontrattuale la società di revisione che non abbia rilevato con la dovuta diligenza le irregolarità presentate dai documenti sociali (Tribunale di Milano, 4 novembre 2008).

Differente ancora è la responsabilità civile per omissione dei controlli che per legge e per disposizioni regolamentari devono compiere gli organismi di vigilanza dei mercati finanziiari. Quand'anche tali organismi possedessero natura pubblica (come ad esempio la CONSOB) la natura discrezionale del loro operato non può comunque far venir meno la indispensabilità del rispetto della regola generale di cui all'art. 2043 cod.civ.. Ne segue che l'ente sarà tenuto a risarcire il danno eventualmente cagionato in dipendenza di tale condotta anche soltanto colposamente omissiva (Cass. Civ., Sez. III, 6681/11).

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