Tribunale di Prato, 23 febbraio 2011. Condotta illecita del promotore e responsabilità della banca

L’art.31, comma III, del d.lgs. n. 58/1998, reiterando il disposto del più generale art. 2049 c.c., configura, in capo all’intermediario, una responsabilità oggettiva indiretta per il fatto illecito del promotore finanziario cui abbia conferito l’incarico. Tale responsabilità sorge a prescindere dalla sussistenza di un nesso causale tra le mansioni affidate al promotore e l’evento dannoso, essendo invece sufficiente la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria (e cioè l’insorgenza di una situazione, per effetto dell’incarico affidato, tale da aver agevolato o reso possibile il fatto illecito e il conseguente evento dannoso, quand’anche l’incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o addirittura violando le prescrizioni impartite, purché nell’ambito delle proprie mansioni).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il concetto di "occasionalità necessaria" già elaborato da dottrina e giurisprudenza in riferimento alla responsabilità di "padroni e committenti" (art. 2049 cod.civ.) è stato ritenuto estensibile alla materia dell'intermediazione finanziaria, nella quale il rischio di una condotta illecita del promotore, condotta dalla quale ben possono scaturire gravi danni a carico di terzi, è elevato.

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