La responsabilità del magistrato



La responsabilità civile del magistrato, connessa all'esercizio delle funzioni giudiziarie, trova disciplina nella legge 13 aprile 1988, n. 117. nota1. Secondo l'art. 2 della citata legge, chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario, posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

Si esclude, tuttavia, che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, quella di valutazione del fatto e delle prove, nonché di interpretazione della pronuncia oggetto di un giudizio di impugnazione, mirante ad individuarne l'effettivo tenore e l'ambito oggettivo ai fini dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 17843/01 ).

Rientrano nella nozione di "colpa grave ":
  1. la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
  2. l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
  3. la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
  4. l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Il diniego di giustizia, invece, si configura in caso di rifiuto, omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio, quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte abbia presentato istanza per ottenere il provvedimento e siano decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dal momento in cui l'azione è esperibile.Per quel che concerne, poi, l'ipotesi in cui il danno sia subito in conseguenza di un fatto costituente reato, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, l'art. 13 della citata legge sancisce il diritto al risarcimento, che può essere fatto valere sia nei confronti del magistrato sia nei confronti dello Stato. In tal caso, l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede, altresì, secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

A tale tutela si è aggiunta quella fornita dalla c.d. "Legge Pinto" con la previsione all'art. 1-bis del diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

A seguito delle modifiche legislative apportate dal comma 777 della c.d. "legge di stabilità 2016" (l. 208/2015) è stata ridotta l'entità dell'indennizzo ed è stato introdotto l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi dei termini (ex art. 1-ter legge Pinto): si tratta diuna condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno.
Inoltre sono state introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito (art. 2 della norma in esame) nota2.

Note

nota1

Amadei-D'Alessandro, Eccessiva durata dei processi e risarcimento del danno nella "legge Pinto" (l. 24 marzo 2001 n. 89), in Legisl. pen., 2002, vol. II, p. 935; Amato, A ncora un intervento della Corte costituzionale in materia di responsabilità civile dei magistrati (nota a sent. Corte Cost., 468/90 ), in Resp. civ. e prev., 1990, p. 1011; Amato, In margine a Corte cost., 19 gennaio 1989, n. 18, sulla responsabilità civile dei magistrati (nota a sent. Corte Cost., 18/89), in Resp.civ. e prev., 1989, p. 584; Amato, Osservazioni sulla responsabilità civile del pubblico ministero (nota a sent. Cass. Civ. Sez. I, 5493/92 ), in Resp. civ. e prev., 1992, vol. II, p. 745; Amato, Responsabilità dei magistrati: terzo intervento della Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 1989 n. 243 (nota a sent. Corte Cost., 243/89 ), in Resp.civ. e prev., 1990, p. 86.
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nota2


Sulla tematica della legittimazione degli eredi a chiedere l'indennizzo si vedano Cass. Civ. Sez. Unite, 28507/05 e 23939/06; ulteriormente la 13803/11 nel senso della cumulabilità tra risarcimento del danno subito dal de cuius e risarcimento del pregiudizio subito direttamente dall'erede.
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Bibliografia

  • AMADEI-D'ALESSANDRO, Eccessiva durata dei processi e risarcimento del danno nella "legge Pinto", legisl. pen., vol. II, 2002
  • AMATO, Ancora un intervento della Corte Cost. in materia di responsabilità civile dei magistrati, resp. civ. e prev., 1990
  • AMATO, In margine a Corte Cost. 19 gennaio 1989, n. 18, sulla resp.civile dei magistrati, Resp. civ. e prev., 1989
  • AMATO, Osservazioni sulla responsabilità civile del pubblico ministero, Resp. civ. e prev. , vol. II, 1992
  • AMATO, Responsabilità dei magistrati: terzo intervento della Corte Cost., resp. civ. e prev., 1990


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