Tribunale di Milano del 2008 (04/11/2008)


Del danno causato a coloro che abbiano investito i propri risparmi nell'acquisto di azioni e obbligazioni emesse da una società per azioni quotata in borsa è extracontrattualmente responsabile la società di revisione, quando nell'esercizio dell'attività di revisione non siano state rilevate, per difetto della dovuta diligenza, falsità materiali, irregolarità formali, carenza di informazioni e informativa fuorviante. Infatti l'attività di certificazione comporta il rilievo professionale, che si accompagna al bilancio certificato, sulla corretta tenuta dei dati contabili della società e l'accertamento della congruenza dei dati contabili coi fatti di gestione che esprimono.

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