La responsabilità per l'impiego pacifico dell'energia nucleare



Le disposizioni che regolano la responsabilita per danni derivanti dall' impiego pacifico di energia nucleare sono contenute nel capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, agli artt. 15 - 25. La disciplina e configurata in modo tale da accentrare la responsabilita in capo all'esercente dell'impianto e porre limiti all'importo del risarcimento.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, l'esercente di un impianto nucleare e responsabile di ogni danno alle persone o alle cose causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso. Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilita dell'esercente non comprende, tuttavia, i danni:
  1. all'impianto nucleare in se e alle cose che si trovano sul luogo dell'impianto stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso;
  2. nel caso previsto nel successivo art. 16 , al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provato che il danno e causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16.
Inoltre, allorche dei danni sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non puo essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, e considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. L'esercente di un impianto nucleare non e, tuttavia, responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente e dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilita, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale. Nel caso, poi, di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, l'art 16 prevede che l'esercente di un impianto nucleare sia responsabile di qualsiasi danno, se risulta provato che il danno stesso sia causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che abbia coinvolto materie nucleari trasportate, provenienti dal predetto impianto, a condizione che l'incidente avvenga:
  1. prima che la responsabilita dell'incidente nucleare causato da materie nucleari sia stata assunta, con convenzione scritta, dall'esercente di un altro impianto nucleare; o, in mancanza, prima che l'esercente di altro impianto nucleare abbia preso in consegna le materie nucleari;
  2. se le materie nucleari sono destinate a un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, prima che la persona autorizzata all'esercizio di tale reattore abbia preso in consegna le materie nucleari;
  3. se le materie nucleari sono state inviate a una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilita civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, prima che le materie stesse siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale sono arrivate nel territorio dello Stato in questione. L'esercente di un impianto nucleare e, altresi, responsabile di qualsiasi danno, se risulta provato che il danno stesso e causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari destinate a tale impianto, a condizione che l'incidente avvenga:
  4. dopo che la responsabilita dell'incidente nucleare causato dalle materie nucleari gli sia stata trasferita, con convenzione scritta, dall'esercente di altro impianto nucleare; o, in mancanza, dopo che avra preso in consegna le materie nucleari;
  5. dopo che avra preso in consegna le materie nucleari provenienti dalla persona che esercisce un reattore facente parte di un mezzo di trasporto;
  6. se le materie nucleari sono state inviate, con il consenso scritto dell'esercente, da una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilita civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, dopo che le materie stesse sono state caricate sul mezzo di trasporto mediante il quale debbono lasciare il territorio dello Stato in questione. Per quanto riguarda l'ipotesi di detenzione successiva di combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, coinvolti in un incidente nucleare, l'art 17 della legge 1860/62 prevede che nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente sia responsabile del danno.

Ai sensi dell'art. 18, il diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare puo essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della legge in esame; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente. Nessun'altra persona e tenuta al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dalle citate disposizioni. Quanto all'ammontare del risarcimento, i limiti sono disposti dall'art. 19 : in particolare, il limite massimo delle indennita dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare e fissato in lire 7.500 milioni. Qualora l'incidente nucleare produca danni di importo eccedente l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente e a carico dello Stato fino alla concorrenza di lire 43.750 milioni. Qualora, infine, l'incidente nucleare produca danni di importo eccedente l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e di quella come sopra prevista a carico dello Stato, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di lire 75.000 milioni e a carico delle parti contraenti delle convenzioni sulla responsabilita civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, alle condizioni e con le modalita stabilite nelle suddette convenzioni. Lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente per le somme corrisposte a titolo di risarcimento.

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