Appello di Torino del 2008 (19/02/2008)


La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni inadeguate al suo profilo patrimoniale, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non dà luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative, ma qualora riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori, secondo i principi generali in materia.

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