In materia di responsabilità per
danni cagionati da oggetti spaziali, l'art.
2 della legge 25 gennaio 1983, n. 23 prevede che le persone fisiche e giuridiche italiane possano ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero che sia parte della Convenzione internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972,
nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, secondo le disposizioni della citata Convenzione, il risarcimento da parte dello Stato di lancio dei danni da esse subiti. Qualora lo Stato italiano, a mente dell'art.
2 della citata legge, non abbia formulato la relativa richiesta, ha l'obbligo di risarcire i danneggiati dei danni subiti. Ciò sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale i predetti danneggiati hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio.
Inoltre lo Stato italiano, in base all'art.
3 , ha l'obbligo di risarcire i danni alle persone fisiche e giuridiche italiane anche quando abbia formulato la richiesta, ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.
Secondo l'art.
5 della legge in esame,
la responsabilità dello Stato italiano ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria.