La responsabilità per danni da inquinamento marino da idrocarburi



In materia di inquinamento marino da idrocarburi, la legge 6 aprile 1977, n. 185 di ratifica delle Convenzioni internazionali di Bruxelles, delinea la responsabilità del proprietario della nave, dalla quale si sia sprigionato l'evento dannoso. In particolare, l'art. 3 della Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, prevede che colui che, al momento di un incidente, o, se l'incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si è verificato il primo fatto della serie, è proprietario della nave, sia responsabile di ogni danno da inquinamento che risulti da una fuga o scarico di idrocarburi dalla propria nave in seguito all'incidente.

Il proprietario può andare esente da responsabilità solo qualora provi che il danno da inquinamento:

  1. risulti da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile, da una insurrezione, o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile;


  1. risulti interamente dal fatto che un terzo abbia deliberatamente agito o mancato di agire nell'intento di causare un danno;


  1. risulti interamente dalla negligenza o da altra azione pregiudizievole di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell'esercizio di tale funzione.

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