Cass. civile, sez. Unite del 2019 numero 18831 (12/07/2019)




Il "trust inter vivos", i cui effetti si producono "post mortem", deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", al quale il disponente aveva trasferito la proprietà. Per tale via l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando il disponente era ancora in vita ne esclude la natura "mortis causa", dal momento che l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa.

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