Cass. civile, sez. II del 2018 numero 27050 (25/10/2018)



Ai fini dell’accoglimento della domanda di revoca di una donazione indiretta, il giudice non può ritenere insussistente la stessa per mancanza della forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 782 c.c. per le sole donazioni dirette. Non è infatti necessaria la forma scritta ai fini del perfezionamento della donazione indiretta, dal momento che, per la validità della stessa è sufficiente osservare le forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

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