Elementi accidentali nella compravendita




Al contratto di compravendita possono essere apposti elementi accidentali quali condizioni (sospensive o risolutive) e termini di efficacia (iniziali o finali).

La prassi contrattuale ha determinato, inoltre, l'elaborazione di ulteriori clausole accessorie. Tali ad esempio la clausola "salvo conferma", "salvo accettazione o approvazione della casa", "senza impegno"  ovvero pattuizioni come quella di miglior offerta, (in diem addictio) consistente nella convenzione in forza della quale le parti della vendita si accordano nel senso che il contratto venga a cadere nell'ipotesi in cui, entro un certo lasso di tempo, l'alienante trovi un acquirente  disposto a pagare un maggiore prezzo.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Elementi accidentali nella compravendita"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti