Codice Civile art. 605


FORMALITA' DEL TESTAMENTO SEGRETO

1. La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un' impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
2. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
3. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l' atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l' impronta dei sigilli, e l' assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
4. L' atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
5. Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l' atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 605"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti