Dispone l'art.
1497 cod.civ. al I comma che
il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali (artt.
1453 e ss. cod.civ.)
ogniqualvolta la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata. Ciò a condizione che il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Si tratta della c.d.
garanzia per mancanza delle qualità promesse anche se, a rigore, essa concerne non soltanto le caratteristiche che siano state espressamente convenute, ma anche quelle che devono reputarsi fondamentali rispetto all'utilizzo che emerge dall'ambito contrattuale. La differenza consiste in questo, che quando la peculiare caratteristica sia stata fatta oggetto di speciale apprezzamento delle parti è precluso ogni sindacato circa l'essenzialità del difetto nell'ipotesi di mancanza di essa (Cass.Civ. Sez. II,
3550/95, Cass.Civ. Sez. II,
4923/77)
nota1.
Difficoltà non banali si pongono al fine di distinguere se una specifica manchevolezza debba essere qualificata come vizio, come mancanza di qualità ovvero come aliud pro alio. Il tema non è banale: nel primo caso infatti saranno applicabili i termini decadenziali e prescrizionali brevi di cui
infra, mentre nel secondo caso la difettosità estrema condurrà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
1453 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. VI,
22790/2019).
Tanto i vizi della cosa venduta, quanto il difetto delle qualità promesse, postulano l'appartenenza della cosa ad un medesimo genere, ciò che invece deve escludersi per quanto attiene all'ipotesi del c.d.
aliud pro alio (Cass.Civ. Sez. II,
5537/81)
nota2. La cosa è viziata quando presenta difetti di fabbricazione, formazione o produzione, vale a dire ogniqualvolta, pur avendo tutti i requisiti stabiliti, presenti delle manchevolezze strutturali ovvero nell'aspetto esteriore, etc.
nota3.
La mancanza di qualità ricorre invece quando la cosa ha a che fare con tutti quegli aspetti che influiscono (pur nel medesimo genere)
sulla classificazione in una specie piuttosto che in un'altra (Cass.Civ. Sez. II,
1839/82)
oppure con qualità essenziali del bene alienato nota4. Si fa l'esempio della consegna da parte del venditore di "patate da semina" che successivamente non siano germogliate (Cass.Civ. Sez. III,
1261/81); di una cosa che, anzichè nuova, venga consegnata usata (Cass.Civ. Sez. II,
4681/92); di tabelle segnaprezzo che, intrinsecamente destinate ad essere esposte all'esterno, si palesino non resistenti alla luce ed alle intemperie (Cass.Civ. Sez. II,
1424/84). Si pensi ancora ad un terreno del quale sia stata garantita una certa attitudine edificatoria, successivamente venuta parzialmente meno (Cass. Civ., Sez. II,
13612/13; Cass.Civ. Sez. II,
276/84); a diari scolastici che, tenuto conto della destinazione a ragazzi di tenera età, siano stampati in modo poco comprensibile Cass.Civ. Sez. II,
4175/83 ; a locali commerciali la cui superficie sia inferiore a quella minima per conseguire l'autorizzazione Cass.Civ. Sez. II,
3714/89. Come è intuibile, la casistica è assolutamente varia: si ribadisce, come già premesso, non essere essenziale che le speciali caratteristiche siano espressamente enunciate: lo possono essere anche implicitamente, tenuto conto dell'utilizzo del bene emergente interpretativamente dalla comune intenzione delle parti (Cass.Civ. Sez. II,
508/82. Non risulta ostativo all'applicazione della disciplina in esame neppure lo schermo intermedio costituito dall'oggetto della vendita che per avventura consista non già nel concreto bene della vita cui vuole attingere l'acquirente, bensì nelle quote di una società che ne sia titolare. Così è stato deciso nel senso dell'applicabilità delle norme di cui agli artt.
1470 e ss. cod.civ. nell'ipotesi di cessione onerosa delle quote di una società a responsabilità limitata titolare di un'azienda alberghiera priva della promessa licenza per l'attività di ristorazione (Cass. Civ. Sez.I,
3370/04). In altre ipotesi la questione del valore delle quote della società oggetto di acquisto è stata risolta diversamente. Infatti il rimedio qui in esame si pone come alternativo rispetto alla impugnativa dell'atto per errore ciò che condurrebbe all'annullabilità della negoziazione (cfr. nel senso dell'annullamento per errore sulla qualità dell'oggetto ex n.2 art.
1429 cod.civ., Tribunale di Roma,
16/04/2009).
La complessità e la varietà della produzione industriale e l'esigenza di cognizione tecniche sempre più accurate e specifiche portano in luce un ulteriore problematica. Si faccia l'ipotesi di Tizio che, desiderando dotare un fabbricato di un impianto elettrico, acquisti determinati componenti che, successivamente, si dimostrino del tutto inadatti all'uso. Si badi che l'inidoneità non si riferisce ai componenti acquistati, di per sé pienamente funzionanti, bensì all'attitudine dei medesimi ad essere proficuamente utilizzati nel caso specifico. La giurisprudenza sul punto appare orientata nel senso di attribuire rilevanza al fatto se o meno le parti avessero esplicitato tra loro (e si fossero dunque accordate) la speciale destinazione di quanto oggetto della vendita (Cass.Civ. Sez. I,
1522/89, Cass.Civ. Sez. II,
1085/79). Soltanto nel primo caso l'acquirente potrebbe fruire della protezione. Diversamente
non sarebbe da escludere un'impugnativa fondata sull'annullabilità del contratto per errore, ogniqualvolta il venditore si potesse rendere conto dell'inidoneità di quanto venduto rispetto alle conclamate esigenze dell'acquirente (Cass.Civ. Sez. III,
1151/76). Potrebbe venire in esame
l 'errore sulle qualità previsto dal n.2 dall'art.
1429 cod.civ. , secondo il quale l'errore è essenziale (essendo causa di annullamento del contratto qualora sia anche riconoscibile ex art.
1428 cod.civ. ) quando cade sopra una qualità dell'oggetto della prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, debba ritenersi determinante del consenso. La differenza tra mancanza delle qualità promesse ed errore è palese: il primo rimedio ha a che fare con l'esecuzione del contratto, fondandosi sull'obbligazione del venditore di fornire una cosa connotata da specifiche qualità. L'errore sulle qualità attiene alla fase di perfezionamento del consenso
nota5. Occorre rimarcare come il tema sia strettamente correlato con la nuove disciplina, alla quale non si può pertanto non fare rinvio, dell'
obbligo di fare consegna di cose mobili conformi di cui all'art.
129 del Codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005 n.206) che ha sostituito l'abrogato art.
1519 ter cod.civ., a propria volta introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, art.
24.
La disciplina della mancanza di qualità si impernia sull'art.
1497 cod.civ., che prevede la praticabilità dell'
azione di risoluzione del contratto, sottoponendola, ai sensi del II comma, ai brevi termini di decadenza e di prescrizione di cui all'
art.1495 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II,
2322/77). Per il resto si è prospettata la possibilità di applicare le norme riguardanti la disciplina sui vizi, tenuto conto della somiglianza fra i due istituti.
E' stato tuttavia escluso il riferimento al requisito della riconoscibilità di cui all'art. 1491 cod.civ.: non sarebbe pertanto di ostacolo rispetto alla garanzia per difetto della qualità, il fatto che esso fosse evidente (Cass.Civ. Sez. II,
3803/78)
nota6.
Possibile è sembrato anche l'esercizio dell'azione estimatoria nota7 (prevista in alternativa rispetto all'azione di risoluzione dall'art.
1492 cod.civ.) tutte le volte in cui il difetto, di non scarsa importanza, non sia tuttavia grave in misura tale da giustificare la risoluzione (Cass.Civ. Sez. II,
247/81). La giurisprudenza si è altresì pronunziata nel senso dell'esclusione di quest'ultimo radicale rimedio nel caso di trasformazione della cosa venduta (come dispone il II comma dell'
art.1492 cod.civ. ) (Cass.Civ. Sez. II,
521/88).
Cosa riferire della possibilità che la garanzia in considerazione venga esclusa o limitata pattiziamente
ex art.
1491 cod.civ.? La detta norma non fa alcun riferimento alla garanzia per mancanza delle qualità promesse o essenziali: da questa esclusione si desume l'inapplicabilità nella fattispecie della detta disposizione.
Note
nota1
Il venditore cioè risponde delle qualità essenziali anche se esse non vengano specificamente dedotte in contratto, mentre la sua responsabilità per le qualità promesse richiede che le stesse debbano essere state oggetto di esplicita o tacita previsione dalle parti contraenti: cfr. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.799.
top1nota2
Distinguere tra mancanza di qualità e aliud pro alio (ciò che si verifica quando la cosa consegnata appartenga ad un genere completamente diverso) è particolarmente importante, poiché in quest'ultimo caso non trovano applicazione i brevi termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.
1495 cod.civ. : cfr. Schiavone, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.941.
top2nota3
Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.79.
top3nota4
Galgano, voce Vendita, in Enc.dir., p.493.
top4 nota5
Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p. 909.
top5nota6
Occorre a questo proposito precisare che in dottrina si contrappongono due opposte tendenze interpretative: da un lato v'è chi (Bianca, op.cit., p.814 e Luminoso, La compravendita, Torino, 1998, p.194) ritiene che, nonostante l'intenzione del legislatore di diversificare la disciplina della garanzia per i vizi rispetto a quella prevista per la mancanza di qualità, nella realtà le due discipline si equivalgono. Perciò si farà applicazione in via analogica delle norme previste per la garanzia per vizi anche in tema di mancanza di qualità. Secondo questo orientamento dunque dovrebbe trovare applicazione anche l'art.
1491cod.civ. Viceversa altri Autori (Galgano, op.cit., p.492 e Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, p.215) ritengono che le due garanzie seguano discipline diverse e il mancato richiamo della norma di cui all'art.
1491 cod.civ. a proposito di garanzia per mancanza delle qualità promesse implicherebbe la sua eccezionalità, con conseguente inapplicabilità in questo ultimo ambito.
top6nota7
Il punto non è pacifico: la teoria negatrice(Amorth, In tema di compravendita: mancanza di qualità, mancanza di colpa e garanzia, in Riv.dir.civ., 1960, I, p.392) si basa sul silenzio del legislatore, il quale ha espressamente previsto l'azione soltanto nel caso di vizi della cosa venduta. In contrario, si può sottolineare l'analogia fra le due forme di garanzia (così Rubino, op.cit., p.898) ed aggiungere che la riduzione del prezzo potrebbe essere concessa al compratore sotto il profilo del risarcimento del danno (Bianca, op.cit., p.850).
top7 Bibliografia
- BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- GALGANO, voce Vendita (dir. priv.), Enc. Dir.
- GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
- LUMINOSO, La compravendita: corso di diritto civile, Torino, 1998
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
- SCHIAVONE, Torino, Comm.cod.civ., IV, 1999
Prassi collegate
- La responsabilità per vizi o mancanza di qualità nel contratto di cessione di partecipazioni societarie