Cass. civile, sez. II del 1984 numero 276 (13/01/1984)


Con riguardo a compravendita di area edificabile, nella quale il venditore abbia garantito la realizzabilità di una determinata volumetria, l'acquirente, che, a seguito di sopravvenuta modificazione delle norme urbanistiche, sia in grado di attuare un programma edificatorio solo di minore entità, non può invocare né la garanzia del venditore per evizione, riguardante il diverso caso in cui un terzo faccia valere diritti reali sulla cosa venduta, né quella per oneri gravanti sulla cosa medesima, estensibile alle limitazioni legali della proprietà esclusivamente se preesistenti al contratto, ma può far valere soltanto la mancanza di una qualità promessa, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1497 cod. civ., sempreché il contenuto del suddetto patto risulti includere anche eventuali riduzioni di edificabilità derivanti da un sopravvenuto limite normativo.

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