Codice Civile art. 1429


ERRORE ESSENZIALE
1. L' errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull' oggetto del contratto;
2) quando cade sull' identità dell' oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull' identità o sulle qualità della persona dell' altro contraente, sempre che l' una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

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