Tribunale di Roma, 16 aprile 2009, Annullabilità dell'atto di cessione di quote sociali per errore sulla loro qualità

Il contratto di cessione di quote sociali è annullabile qualora vi sia stata da parte del cedente una specifica promessa circa la consistenza patrimoniale della società delle cui quote si tratta. Infatti, qualità della cosa è tutto ciò che ne possa consentire un migliore e più redditizio godimento ed è perciò perfettamente plausibile che la solidità della impresa sociale, riflettendosi sul valore e sulla redditività della quota, costituisca una qualità di tale quota.

Commento

(di Daniele Minussi) I rimedi che alternativamente vengono in ausilio del compratore sono, nella fattispecie, costituiti da:
a) risoluzione per difetto delle qualità promesse ex art. 1497 cod.civ.;
b) aliud pro alio, a propria volta sostanziantesi nella risolubilità;
c) annullamento per errore sulle qualità della res oggetto della negoziazione.
L'ipotesi al vaglio della Corte di merito poteva ben definirsi border line, dal momento che l'errore è stato fatto risalire alla qualità promessa dall'alienante, il quale aveva dato espresse garanzie circa l'integrità del capitale sociale, effettivamente perduto.

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