Codice Civile art. 756


ESENZIONE DEL LEGATARIO DAL PAGAMENTO DEI DEBITI

1. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l' azione ipotecaria sul fondo legato e l' esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

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