Codice Civile art. 717


SOSPENSIONE DELLA DIVISIONE PER ORDINE DEL GIUDICE

1. L' autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell' eredità o di alcuni beni, qualora l' immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

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