Tribunale di Terni del 2007 numero 712 (13/09/2007)


Il fondamento della nullità di cui all'art. 589 c.c. è esclusivamente di carattere formale e non sostanziale, riguardando essa specificamente l'obbligo, in sede di redazione di testamento, di attenersi alle vincolanti prescizioni normative vigenti in materia. Ne consegue che l'art. 589 c.c. non vieta i testamenti simultanei, anche reciproci, cioè stilati su un medesimo foglio ma distinti e distintamente sottoscritti. In mancanza di prove specifiche idonee a dimostrare il perfezionamento di un patto successorio sottostante, la identità, la contestualità e la reciprocità dei testamenti, non consente di concludere che gli stessi siano stati redatti in esecuzione di un preciso vincolum iuris.

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