Divieto del testamento collettivo




Costituisce regolare applicazione del principio di personalità il modo di disporre dell'art. 589 cod.civ. che vieta il testamento collettivo nelle due figure del testamento congiuntivo e del testamento reciproco. Il primo riguarda l'eventualità in cui due o più soggetti nel medesimo atto facciano testamento a vantaggio di un terzo. Il secondo ricorre quando due o più persone fanno testamento l'una a favore dell'altra e viceversa. Differente è il testamento contestuale, che consiste nella redazione, l'uno di seguito all'altro nel medesimo contesto documentale, di una pluralità di testamenti che tuttavia rimangono indipendenti l'uno rispetto all'altro.

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