Tribunale di Terni, n. 712/2007. Nullità ex art. 589 c.c. e testamenti uguali, reciproci, redatti in simultanea sul medesimo foglio.

Il fondamento della nullità di cui all'art. 589 c.c. è esclusivamente di carattere formale e non sostanziale, riguardando essa specificamente l'obbligo, in sede di redazione di testamento, di attenersi alle vincolanti prescizioni normative vigenti in materia. Ne consegue che l'art. 589 c.c. non vieta i testamenti simultanei, anche reciproci, cioè stilati su un medesimo foglio ma distinti e distintamente sottoscritti. In mancanza di prove specifiche idonee a dimostrare il perfezionamento di un patto successorio sottostante, la identità, la contestualità e la reciprocità dei testamenti, non consente di concludere che gli stessi siano stati redatti in esecuzione di un preciso vincolum iuris.

Commento

Singolare pronunzia della Corte di merito: ci si potrebbe legittimamente interrogare sulla forza probatoria del mero elemento consistente nella simultaneità e concorrente reciprocità degli atti di ultima volontà in relazione al divieto di cui all'art.458 cod.civ., allo scopo di eventualmente pervenire ad una valutazione in chiave di nullità non già in base all'art.589 cod.civ., bensì in relazione al divieto dei patti successori. Va riferito come, secondo l'opinione prevalente, la ratio sottesa a quest'ultima norma sia ancorata a ragioni di ordine non già meramente formale, bensì sostanziale.

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